Corte costituzionale e Obbligo vaccinale: inammissibile la questione di legittimita' dell'esercizio costituzionale sulla sospensione o della professione sanitaria anche se le mansioni non comportano contatti personali
Pubblicato il 10/02/23 00:00 [Doc.11713]
di Corte Costituzionale


È inammissibile la questione di legittimità dell'art. 4, comma 4, del decreto legge 44 del 2021, come modificato dal d.l. n. 172 del 2021, laddove, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, non si limita la sospen sione dall'esercizio della professione sanitaria a quelle sole prestazioni o mansioni che implicano contatti personali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del Covid19.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la senten za n.16 del 2023 (in allegato), depositata oggi (redattore Augusto Antonio Barbera), la cui motivazione è stata anticipata con il del 1 dicembre 2022 . Il comunicato TAR Lombardia, chiamato a decidere un ricorso di una psicologa che, a causa dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, era stata sospesa dall'esercizio della professione, ha dubitato della legittimità costituzionale della citata norma, ritenendola in con trasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all'articolo 3 della Costituzione. In caso di omessa vaccinazione, infatti, la disposizione censurata estenderebbe irragionevolmente il divieto di svolgere la professione sanitaria a tut te le attività che richiedono l'iscrizione ad albi professionali, anche se dette attività non comportano alcun rischio di diffusione del COVID19, potendo essere svolte da remoto, mediante l'utilizzo di strumenti telematici e telefonici.


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