Le Sezioni Unite della Cassazione sulla formazione del fascicolo di causa e sugli effetti del mancato trasferimento al giudice d'appello
Pubblicato il 17/02/23 08:56 [Doc.11737]
di Antonio Didone. Già Presidente di Sezione della Corte di cassazione.Componente del Comitato scientifico delle Riviste IL CASO.it e Ristruttutazioni aziendali.


Il fascicolo cartaceo deve considerarsi fattispecie diversa da quella del fascicolo informatico e la disciplina che regola il deposito, l'accesso ed il ritiro del primo, in quanto basata sul presupposto della materialità dello stesso, risulta incompatibile con quella dettata in relazione al secondo che, all'opposto, si fonda sulla sua dematerializzazione, conseguendone che, in tema di processo civile telematico, l'adozione del fascicolo informatico, che, da un lato raccoglie in forma dematerializzata gli atti e i documenti da chiunque formati nel processo, e dall'altro è sempre accessibile dalle parti e dal giudice, che possono in qualunque momento estrarne copia informatica, ha comportato in via generale l'abbandono della distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte di cui agli articoli 168 e 169 c.p.c., 72, 73, 74, 75, 76 e 77 disp. att. c.p.c., salvo restando, comunque, l'obbligo per le cancellerie di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, d.P.R. n. 123 del 2001, ed ai sensi dell'articolo 9, comma 3, d. m. n. 44 del 2011, e dell'articolo 22, comma 5, del codice dell'amministrazione digitale.

In base al principio di acquisizione probatoria, il giudice di appello, alla cui cancelleria non siano stati trasferiti i fascicoli di parte formati in modalità cartacea nel precedente grado del giudizio, non potrà decidere assumendo come non prodotti i mezzi istruttori in essi contenuti e che siano stati ammessi in primo grado.

Tuttavia, qualora, in ragione della mancata disponibilità dei medesimi, egli dovesse ritenere di non poter valutare la fondatezza dei motivi di gravame, considerando che l'appello è un giudizio revisionale finalizzato alla riforma della decisione di primo grado ed essendo quest'ultima sostenuta da una presunzione di legittimità, dovrà confermare la sentenza di prime cure.


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