Ordinanza 12/5/2016 – Trib. Verona - Significativo approdo del Giudice scaligero: in caso di “sovrapposizione” dell’obbligo di mediazione con quello di negoziazione assistita, quest’ultimo è escluso.
Pubblicato il 05/06/16 18:43 [Doc.1178]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


La vertenza sottoposta al Giudice veronese attiene ad una domanda risarcitoria di euro 20 mila fondata sia nel disposto dell’art. 2043 c.c., in relazione ad una presunta condotta diffamatoria a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità attribuita ai convenuti, sia in quello dell’art. 2598, comma 1, n. 2, c.c., in tema di concorrenza sleale.

I convenuti, in sede di costituzione, eccepiscono – pregiudizialmente – il difetto di procedibilità della domanda attorea in quanto non preceduta della debita mediazione.

Orbene, il Giudice scaligero pur dando atto che - prima facie - parrebbe necessitarsi sia la mediazione obbligatoria - in quanto la domanda ha ad oggetto la richiesta di “risarcimento del danno derivante … da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità” – che la negoziazione assistita pure obbligatoria - vista la domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000,00 euro -, esclude che nel caso di specie possa trovare applicazione la negoziazione assistita obbligatoria anche se la norma di riferimento - art. 3, comma 1, Dl 132/2015 - consente il cumulo tra la citata negoziazione assistita obbligatoria ed altre condizioni di procedibilità.

E ciò in quanto l’ambito di applicazione di tale norma, “la cui legittimità costituzionale, per contrasto con l’articolo 24, comma 1, della Costituzione è alquanto dubbia”, deve ritenersi limitato ai casi in cui la medesima domanda o una pluralità di domande distinte siano soggette a condizioni di procedibilità diverse.

Al riguardo il Giudice veronese esemplifica, facendo il caso della domanda di condanna al pagamento di una somma sino a 50.000,00 euro, fondata su un contratto agrario, che come tale è soggetta sia a negoziazione assistita che al tentativo obbligatorio di conciliazione avanti l’Ispettorato agrario oppure quello di una domanda di condanna al pagamento di una somma fino a 50.000,00 euro, fondata su una ipotesi di responsabilità professionale alla quale sia connessa una domanda relativa ad un contratto assicurativo, atteso che mentre la prima è soggetta a negoziazione assistita la seconda soggiace a mediazione.

La fattispecie, invece, sottoposta al suo esame – precisa il Giudice scaligero – “esula dall’ambito di applicazione della norma succitata in virtù del disposto dell’articolo 3, comma 1, primo periodo, del Dl 132/2014, che esclude dalla negoziazione assistita le controversie che rientrano nel novero di quelle contemplate dall’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs 28/2010, quale è la presente in relazione alla prospettata condotta di diffamazione”.

Infatti, la disposizione richiamata esonera espressamente dall’obbligo di negoziazione assistita tutte le controversie relative alle materie sottoposte all’esperimento della mediazione obbligatoria.

Donato Giovenzana – Legale d’impresa


© Riproduzione Riservata