Sulla legittimazione alla impugnazione dello stato passivo per revocazione
Pubblicato il 08/03/23 00:00 [Doc.11794]
di Antonio Didone. Già Presidente di Sezione della Corte di cassazione.Componente del Comitato scientifico delle Riviste IL CASO.it e Ristruttutazioni aziendali.


Ai sensi dell'art. 98, comma 4, legge fall., la legittimazione a richiedere la revocazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di ammissione al passivo - nel caso in cui siano decorsi i termini per l'opposizione o l'impugnazione, ma sia allegata la scoperta che il provvedimento è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile - spetta unicamente al curatore, al creditore concorrente o al terzo titolare di diritti su beni mobili o immobili acquisiti all'attivo e non al creditore che abbia ceduto il credito.


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