I termini di decorrenza per la richiesta di indennizzo del danno da vaccino
Pubblicato il 07/03/23 08:38 [Doc.11799]
di Corte Costituzionale


È incostituzionale la norma che fa decorrere il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno vaccinale da quando l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno e non da quando ha Lo ha sta bilito la Corte cos saputo anche della sua indenniz tituzionale, nella sentenza n. 35 zabilità. del 2023 (redattore Stefano Petitti), pronunciandosi su questioni sollevate dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, riguardo all'art. 3 della legge n. 210 del 1992. Nella fattispecie, i genitori di un a bambina danneggiata dal vaccino contro il morbillo avevano chiesto l'indennizzo oltre il triennio da quando si era manifestato il danno e tuttavia prima che il danno stesso all'epoca non obbligatoria, ma solo raccomand in quanto causato da vaccinazione ata fosse dichiarato indennizzabile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 107 del 2012. La Corte ha osservato che l'effettività del dir itto all'indennizzo impone di decorrere il termine per la richiesta dal momento in cui l'interessato ha far avuto conoscenza non solo del danno, ma anche della sua indennizzabilità, in quanto, prima di tale momento, il diritto all'indennizzo non è concretamente esercitabile. Una soluzione differente medesimo, viaggiunge la sentenza vanificherebbe il diritto ceversa garantito dai principi costituzionali di solidarietà sociale e tutela della salute, essendo il danno vaccinale un pregiudizio individuale sofferto nell'interesse della collettività, la quale deve pertanto farsene carico.
In allegato la decisione


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