E' nulla la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile alla parte personalmente o al difensore ma diverso da quello inserito nel ReGIndE
Pubblicato il 10/03/23 09:05 [Doc.11805]
di Antonio Didone. Già Presidente di Sezione della Corte di cassazione.Componente del Comitato scientifico delle Riviste IL CASO.it e Ristruttutazioni aziendali.


Cass. Civ., Sez. II, ordinanza interlocutoria n. 6025 del 28 febbraio 2023
processo civile telematico - notifica al difensore - indirizzo PEC non risultante dal ReGIndE - nullità

Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, -3-Ric. 2018 n. 35767 sez. M2 - ud. 18-09-2019 conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC).


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