La Cassazione ribadisce il fine unitario della pluralità degli obblighi della banca: “suitability rule”.
Pubblicato il 08/06/16 22:03 [Doc.1184]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cass. , 1^ Sez. civ., n. 11641, Ud. 1/4/2016, Dep. 7/6/2016.

La Suprema Corte â€" nel richiamare principi già esposti â€" ha precisato che la valutazione dell’adeguatezza delle operazioni ha un duplice risvolto, oggettivo e soggettivo ed entrambi devono essere presi in considerazione come criteri ordinanti l’obbligo informativo dell’intermediario, dal momento che la mancata indicazione della propria specifica propensione al rischio non esclude l’obbligo di tenere conto (dopo averle apprese) delle altre caratteristiche personali dell’investitore, che non sia operatore professionale.

Sul punto ha richiamato Cass. 18039/2012, laddove è stato enunciato che

“In tema di intermediazione mobiliare, l'intermediario finanziario, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi, non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento nel caso in cui l'investitore nel contratto-quadro si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, nel qual caso l'intermediario deve comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (come, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato)”.

Oltre a detto profilo concernente l’investitore - per gli Ermellini â€" l’assolvimento degli obblighi informativi ha un suo peculiare contenuto oggettivo che si conforma alla tipologia di prodotto finanziario che si propone, al mercato nel quale si svolgono gli acquisti, alla natura regolamentata o non del predetto mercato, all’andamento dei titoli da acquistare.

Al riguardo, la Suprema Corte ha richiamato una recente pronuncia (Cass. 1376/2016) - con la quale è stato definito il contenuto ineludible di tale obbligo contrattuale incombente sull’intermediario che non può esaurirsi in formule di stile contenute nel contratto quadro, nè essere escluso dalla dichiarazione negativa sulla personale propensione al rischio - laddove è stato enunciato che

“In tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998, 28, comma 2, e 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del 1998 (applicabile "ratione temporis") e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. "suitability rule"). Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un "Paese emergente"; 3) il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di "grey market"); 5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente.”

Donato Giovenzana - Legale d'impresa


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