La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (parziale) dell'art. 630, comma 3, c.p.c.
Pubblicato il 24/03/23 08:49 [Doc.11862]
di Corte Costituzionale


Corte Costituzionale, sentenza n. 45 del 17 marzo 2023. Pres. Sciarra. Red. Navarretta. Esecuzione forzata - Estinzione del processo per inattività delle parti - Reclamo contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa - Richiamo all'osservanza delle forme dell'art. 178, quarto e quinto comma, codice di procedura civile - Proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione e partecipazione, nella composizione del collegio giudicante sul reclamo, del giudice che ha emesso il provvedimento reclamato - Richiamo all'applicazione dell'art. 178, quarto e quinto comma, codice di procedura civile, anziché a quanto previsto dall'art. 669-terdecies, comma secondo, primo periodo, codice di procedura civile o dall'art. 186-bis disposizioni di attuazione codice di procedura civile

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. All'illegittimità costituzionale dell'art. 630, comma 3, c.p.c. consegue, secondo i giudici, l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di astenersi e la facoltà per le parti di ricusarlo, ai sensi dell'art. 52 c.p.c.. In allegato la decisione


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