Anche l'infermità psico-fisica dell'imputato, e non solo quella mentale, può determinare, se irreversibile, la definizione del procedimento
Pubblicato il 10/04/23 08:24 [Doc.11909]
di Corte Costituzionale


È incostituzionale il riferimento dell’improcedibilità ex art. 72-bis del codice di procedura penale alle sole malattie mentali, anziché a qualunque stato psicofisico che impedisca l’attiva partecipazione dell’imputato al processo. «Seppure corrisponde a una classificazione tradizionale», la rigida distinzione tra infermità mentale e infermità fisica «postula che sia sempre possibile analizzare le manifestazioni patologiche in termini rigorosamente binari, il che non tiene conto della diffusione delle malattie degenerative», le quali «hanno origine fisica e tuttavia possono determinare ugualmente l’impossibilità di una partecipazione attiva al processo». È uno dei passaggi centrali della sentenza n.65 del 2023 (redattore Stefano Petitti), con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 72bis cod. proc. pen., nella parte in cui, stabilendo l’improcedibilità nei confronti dell’imputato che non possa partecipare al processo per una condizione irreversibile, si riferisce al suo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico». Si tratta nella specie di una persona affetta da SLA, il cui processo per reati edilizi ha subito continui rinvii fin dal 2016, essendo la stessa impedita a parteciparvi per l’irreversibilità del suo stato psicofisico, caratterizzato da paralisi progressiva, perdita del linguaggio e incapacità di respirare in autonomia. La Corte ha dichiarato illegittimi in via consequenziale gli artt. 70, 71 e 72 cod. proc. pen., nella parte in cui anch’essi impiegano l’aggettivo «mentale», anziché quello «psicofisico».   

 


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