Il diritto di recesso si applica solo ai singoli contratti di investimento se sottoscritti “fuori sede” e non al contratto quadro.
Pubblicato il 11/06/16 18:19 [Doc.1192]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cass. civ., sez. I, sent. n. 11401, dell’1/06/2016.

"Il diritto di recesso accordato all'investitore dal sesto comma dell'art. 30 del d.lg. n. 58 del 1998, e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ivi compresa l'esecuzione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro, ove ricorra la stessa esigenza di tutela. Tale disciplina riguarda i singoli rapporti negoziali in base ai quali, di volta in volta, l'investitore si trovi a sottoscrivere uno strumento finanziario offertogli dall'intermediario fuori sede, e non la stipulazione del c.d. contratto quadro, che di per sè non implica l'acquisto di strumenti finanziari ed è perciò sicuramente estranea alla nozione di 'collocamento', sia pur latamente intesa."

Donato Giovenzana - Legale d'impresa


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