Confisca di prevenzione e principio civilistico di accessione, ex art. 934 c.c.; la Cass. ne statuisce il principio di “connessione”.
Pubblicato il 12/06/16 15:06 [Doc.1197]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cass., sez. II Penale, Sent. n. 23805/16, depos. 8 giugno 2016.

La Suprema Corte richiamati gli importanti arresti giurisprudenziali in subjecta materia,

• SSUU n. 1152/2008, secondo cui "in virtù del principio superficies solo cedit, disciplinata dall'art. 934 c.c. e ss., l'opera costruita su un determinato suolo appartiene al proprietario del suolo, salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge ed a meno che non sia stato costituito dal proprietario del suolo un diritto di superficie ai sensi dell'art. 952 c.c., cosa che non risulta essere stata fatta nel caso di specie. Il principio di cui si è detto e le regole dettate in materia di proprietà hanno consentito di individuare con precisione i proprietari dei beni, o meglio dell'edificio. Ciò, però, non significa che l'edificio, sotto un profilo penalistico, segua il regime giuridico del suolo acquistato legittimamente, nel senso che, evidentemente, la costruzione realizzata con proventi illeciti rimane illegittima. I due beni sotto il profilo economico e funzionale non possono che essere valutati unitariamente, non potendo essi, come è stato posto in evidenza dal Tribunale, essere suscettibili di una utilizzazione separata. Sotto tale profilo il principio di cui si è detto sostanzialmente si inverte, nel senso che ciò che ha un valore economico preminente, perchè può in vario modo essere utilizzato, è proprio il fabbricato, mentre il suolo, anche se non può essere considerato una pertinenza dell'edificio, svolge una funzione strumentale rispetto ad esso; di conseguenza il suolo non può che seguire, sul piano penalistico, il regime giuridico dell'edificio sullo stesso costruito. Cosicchè, disposto il sequestro dell'edificio perchè bene confiscabile ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, il sequestro si estenderà non solo alle pertinenze dell'edificio, ma anche al suolo sul quale la costruzione sia stata realizzata, ancorchè la sua provenienza sia legittima. Siffatta conclusione del resto è in armonia con gli scopi che intende raggiungere la norma ora citata che vuole evitare che gli autori di gravi reati, specificamente indicati dalla norma, possano giovarsi di investimenti illeciti, perchè effettuati con i proventi della attività delittuosa",

• Cass. n. 9366/2013, Cass. n. 16151/2014, secondo cui “va dato rilievo preminente al maggiore valore economico che è proprio del fabbricato e il terreno, indipendentemente dalla sua estensione, riceve, quale pertinenza, un incremento del suo valore, finendo con il seguire il regime giuridico dell'ormai inscindibile bene principale",

• Cass. n. 18807/2013, secondo cui “In tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un edificio realizzato con fondi di provenienza illecita su un suolo di provenienza lecita, se il primo abbia un valore preponderante rispetto al secondo, poichè, quando un bene si compone di più unità, il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza è quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti, diventando irrilevante il principio civilistico dell'accessione",

ha enunciato il seguente principio di diritto:

"In tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un edificio realizzato con fondi di provenienza illecita su un suolo di provenienza lecita, se il primo abbia un valore preponderante rispetto al secondo, poichè, quando un bene si compone di più unità, il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza è quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti, diventando irrilevante il principio civilistico dell'accessione".

Donato Giovenzana – Legale d’impresa.


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