Sezioni Unite: sentenza 24 maggio 2023, n. 14432 sull'imposta relativa ad atti enunciati in atto notarile
Pubblicato il 25/05/23 17:45 [Doc.12054]
di Antonio Didone. Già Presidente di Sezione della Corte di cassazione.Componente del Comitato scientifico delle Riviste IL CASO.it e Ristruttutazioni aziendali.


Le Sezioni Unite, con sentenza del 24.05.2023 n. 14432 Rel. Manzon, hanno risolto la questione di massima di particolare importanza proposta dalla Sezione Tributaria della Corte di cassazione − relativa alla responsabilità del notaio rogante un atto pubblico ovvero autenticante una scrittura privata relativamente agli atti “enunciati” ex artt. 22, comma 1, e 57, comma 1, TUR, in materia di imposta di registro – con l’affermazione del seguente principio di diritto: «In tema di imposta di registro, qualora in un atto notarile, anche registrato telematicamente, vengano enunciate disposizioni di altri atti, scritti o verbali, posti in essere dalle medesime parti, ma non già registrati, la cui configurazione giuridica non richiede accertamenti di fatto ovvero extra-testuali né valutazioni interpretative particolarmente complesse, purché, trattandosi di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso, gli effetti dei medesimi non siano già cessati o cessino con l’atto che li enuncia, l’imposta dovuta per tali atti in virtù della previsione di cui all’art. 22, d.P.R. n. 131/1986 deve qualificarsi come imposta principale e, per richiederla in rettifica dell’autoliquidazione, l’Ente impositore può legittimamente emettere un avviso di liquidazione ai sensi degli artt. 42, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 131/1986 e 3 ter, comma 1, d.lgs. n. 463/1997; in tal caso, ai sensi dell’art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, il notaio che ha ricevuto l’atto enunciante, pur in via dipendente, è responsabile per il pagamento dell’imposta solidalmente con le parti dell’atto stesso».


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