Inadempimento obblighi informazione sulle caratteristiche delle azioni - omessa rilevazione inadeguatezza delle operazioni
Pubblicato il 03/06/23 00:00 [Doc.12070]
di Antonio Didone. Già Presidente di Sezione della Corte di cassazione.Componente del Comitato scientifico delle Riviste IL CASO.it e Ristruttutazioni aziendali.


Arbitro per le Controversie Finanziarie, Decisione n. 6562 del 26 maggio 2023

La formale sottoscrizione di dichiarazioni attestanti la presa visione di documentazione informativa predisposta dall’emittente è insufficiente a far ritenere adeguatamente assolti gli obblighi informativi gravanti sull’Intermediario collocatore".

[...]“l’elemento centrale delle doglianze di parte attorea in questo caso è il non aver potuto contare su un set informativo veritiero e corretto, che desse conto della situazione dei titoli di che trattasi, anzitutto per quanto attiene al loro grado di liquidabilità effettiva nel tempo, il che ha generato un affidamento da parte del cliente in ordine alla possibilità di porre in essere eventuali dismissioni, parziali o totali. E questo è profilo tutt’altro che secondario ove si consideri anche l’ulteriore effetto di concentrazione del portafoglio del cliente in titoli dello stesso intermediario/emittente, per un controvalore per l’appunto estremamente significativo”

 


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