Rapporti pendenti nel fallimento e preliminare di vendita di immobile in comunione
Pubblicato il 21/06/16 14:58 [Doc.1233]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cass. civile, sez. I, sent. n. 12462/2016, ud. 31/05/2016, dep. 16/06/2016.

Le significative massime enunciate dalla Suprema Corte:

1) "L'esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto preliminare di vendita pendente, ai sensi della L. Fall., art. 72 (nel testo, vigente ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5 del 2006), può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un negozio formale, nè un atto di straordinaria amministrazione e dunque non ricorrendo la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di una prerogativa discrezionale del curatore";

2) "In tema di rapporti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento, l'esercizio da parte del curatore del promissario acquirente della facoltà di scioglimento dal contratto preliminare di vendita pendente, ai sensi della L. Fall., art. 72, (nel testo, vigente ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5 del 2006), non richiede un negozio formale nè la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di una prerogativa discrezionale, rimessa all'autonomia del curatore fallimentare";

3) "La sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, nè esplicita nè implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell'ipotesi che abbia esaminato e deciso delle questioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della competenza, sicchè dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l'esame e l'applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorchè in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza";

4) "Qualora un contratto preliminare abbia ad oggetto un bene in comunione, si deve presumere, salvo che risulti il contrario, che le parti lo abbiano considerato un unicum inscindibile, sicchè la mancanza originaria o la caducazione del vincolo contrattuale di uno dei comproprietari preclude al promissario la possibilità di esercitare l'azione di esecuzione in forma specifica nei confronti degli altri".

Donato Giovenzana – Legale d’impresa.


© Riproduzione Riservata