Avviso di accertamento per il pagamento dell'imposta di bollo su assegni postdatati: efficacia probatoria del documento extracontabile relativamente alla prospettata postdatazione.
Pubblicato il 21/06/16 22:47 [Doc.1236]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cassazione civile, sez. trib., sent. n. 11957/2016, ud. 04/05/2016, dep.10/06/2016.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
Impugnazione dell'avviso di accertamento con il quale l'ufficio ha chiesto il pagamento dell'imposta di bollo relativamente a 20 assegni postdatati.

DECISIONE DELLA CTR
La CTR ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova della violazione del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 9, lett. b) tariffa parte 1, atteso che l'accertamento si fondava esclusivamente su un documento extracontabile di per sè privo di sufficiente portata probatoria.

MOTIVI DEL RICORSO PER CASSAZIONE
Le censure dell’Amministrazione ricorrente sono consistite nella considerazione che la CTR avrebbe disconosciuto l'efficacia probatoria, quanto meno indiziaria, delle scritture extracontabili, e che non avrebbe tenuto conto, nel percorso argomentativo della sentenza, che la doglianza dell'ufficio, in sede d'appello, non era il fatto in sè, della postdatazione dell'assegno, bensì il fatto che tra la data di emissione degli assegni e quella di scadenza fosse trascorso un termine tale da permettere al titolo di pagamento di assumere la funzione di pagherò cambiario.

DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE.
Gli Ermellini hanno accolto, ritenendolo fondato, il ricorso in quanto
"In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 c.c. e ss. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta. Ne consegue che detta "contabilità in nero", per il suo valore probatorio, legittima di per sè, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo di cui al citato art. 39, incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli. (Fattispecie relativa alla ricostruzione di redditi di persona fisica derivanti da collaborazione coordinata e continuativa in favore di una società, operata mediante il ricorso ai "brogliacci" reperiti presso la sede di quest'ultima, nonchè presso l'abitazione dell'amministratore e dei soci)".
“Nella presente fattispecie, il documento extracontabile, sulla cui base l'ufficio si è determinato ad emettere l'avviso d'accertamento per violazione dell'imposta di bollo, è stato allegato agli atti di causa dal controricorrente, e dallo stesso può desumersi (anche se il documento è informale e la tenuta non obbligatoria, ma è stato reperito presso la sede della società contribuente nel corso di un accesso della GdF, come risulta pacificamente dagli atti di causa), la data di emissione, la data d'incasso, e il numero dei diversi assegni. Alla luce di ciò, sulla base della giurisprudenza sopra indicata, incombe al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, e nel caso di specie, i giudici d'appello hanno erroneamente ritenuto idonea quella costituita dalle fotocopie degli assegni incassati, quando è noto che la banca consente di negoziare il titolo solo a partire dal giorno della sua formale emissione da parte dell'emittente (salvo che non sia assolta l'imposta di bollo, atteso che in questo caso, l'assegno assolve la diversa funzione di pagherò cambiario)”.

Donato Giovenzana – Legale d’impresa.


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