Esecuzione immobiliare: le spese necessarie per la conservazione dell’immobile pignorato sono a carico del creditore procedente.
Pubblicato il 23/06/16 07:38 [Doc.1242]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cass., III sez. civ., sent. n. 12877/2016, ud. 26/2/2016, dep. 22/6/2016.

Il principio di diritto.

La Suprema Corte ha espresso il principio di diritto secondo cui “le spese necessarie alla conservazione stessa dell'immobile pignorato e cioè le spese indissolubilmente finalizzate al mantenimento in fisica e giuridica esistenza dell'immobile pignorato (con esclusione quindi delle spese che non abbiano un'immediata funzione conservativa dell'integrità del bene, quali le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria o gli oneri di gestione condominiale) in quanto strumentali al perseguimento del risultato fisiologico della procedura di espropriazione forzata essendo intese a evitarne la chiusura anticipata, sono comprese tra le spese per gli atti necessari al possesso che ai sensi dell'articolo 8 del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, il giudice dell'esecuzione può porre in via di anticipazione a carico del creditore procedente. Tali spese dovranno essere rimborsate come spese privilegiate ex articolo 2770 cc al creditore che le abbia corrisposte in via di anticipazione, ottemperando al provvedimento del giudice dell'esecuzione che ne abbia disposto l'onere a suo carico”.

Donato Giovenzana – Legale d’impresa


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