Licenziamento non discriminatorio per orientamento sessuale, ma per attività prostitutiva online, lesiva, con danno per la PA.
Pubblicato il 24/06/16 17:00 [Doc.1248]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cassazione civile, sez. lav., sent. n. 12898/2016, ud. 27/01/2016, dep. 22/06/2016.

La Suprema Corte – investita della “delicata” controversia – in relazione alla censura avanzata dal ricorrente, concernente l’asserita palese natura discriminatoria del licenziamento intimato,

ha chiarito che

• il provvedimento di licenziamento è stato assunto esclusivamente in relazione all'attività di prostituzione pubblicamente esercitata dal B. su alcuni siti, in cui egli offriva le proprie prestazioni sessuali a pagamento (con un annuncio corredato da tariffario, rimborso spese, supplemento per le riprese con telecamere e da fotografie che ne ritraevano il volto), attività ritenuta lesiva dell'immagine dell'Ente, in quanto gettava discredito sulla Provincia e su tutta la PA. Si è trattato di un licenziamento per giusta causa che punisce comportamenti tenuti dal dipendente al di fuori dell'attività di lavoro ma ritenuti tali da influire sugli obblighi discendenti dal rapporto. Esso non ha alcuna connotazione discriminatoria, nè diretta nè indiretta; tanto meno con riferimento all'orientamento sessuale. Come si legge nella contestazione disciplinare il ricorrente è stato licenziato per avere esercitato attività prostituiva (sia essa omo o etero sessuale) e non per il suo orientamento sessuale;

• ne discende pertanto che non sia possibile ancorare il licenziamento ad alcun riferimento, neppure remoto, di natura discriminatorio. In quanto la stesso provvedimento ha sanzionato, non l'orientamento sessuale del dipendente professato in siti frequentati dalla comunità (omissis), ma esclusivamente l'attività prostitutiva esercitata su altri siti, con danno per la PA. Correttamente perciò la Corte ha affermato che il provvedimento avesse fondamento solo nell'attività di prostituzione e non nell'orientamento sessuale e nelle scelte personali del B.;


• anche il riferimento alla discontinuità ed imprevedibilità della sua presenza in servizio effettuata nel provvedimento di licenziamento non ha connotato discriminatorio; ed anche l'associazione allusiva ad altra attività, non ha valenza discriminatoria;

• poichè la domanda azionata dal ricorrente attiene esclusivamente alla natura discriminatoria del licenziamento, risultano inammissibili le doglianze che fanno riferimento in questo giudizio alla insussistenza della giusta causa; nè può essere sindacata ora la proporzionalità della sanzione, posto che mai era stato sollevato prima questo specifico profilo di illegittimità.


Donato Giovenzana – Legale d’impresa


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