Sulla convalida del trattenimento dello straniero espulso o richiedente protezione internazionale
Pubblicato il 12/04/25 00:00 [Doc.14337]
di Corte Costituzionale


CONVALIDA DEL TRATTENIMENTO DELLO STRANIERO E RICORSO PER CASSAZIONE: DEVE APPLICARSI LA PROCEDURA ORDINARIA E NON GIÀ QUELLA CONSENSUALE DEL MANDATO D’ARRESTO EUROPEO 

La nuova disciplina del processo di cassazione sulla convalida del trattenimento dello straniero espulso o richiedente protezione internazionale, introdotta dal decretolegge numero 145 del 2024, è costituzionalmente illegittima nella parte in cui dispone che in detto giudizio trovi applicazione la norma, dettata per il processo di legittimità in materia di mandato d’arresto europeo consensuale, secondo cui la Corte di cassazione giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento delle parti. 

Lo ha stabilito la sentenza numero 39 che ha ritenuto fondata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte di cassazione, sezione prima penale – dell’articolo 14, comma 6, del testo unico sull’immigrazione, come modificato dal decreto-legge numero 145 del 2024 – richiamato, per quanto concerne lo straniero richiedente protezione internazionale, dall’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo numero 142 del 2015, introdotto dal medesimo decreto-legge –, nella parte in cui rinvia al quarto periodo del comma 5-bis dell’articolo 22 della legge numero 69 del 2005, anziché ai commi 3 e 4 di quest’ultimo articolo.


© Riproduzione Riservata