
Stupefacenti: sospensione del procedimento e messa alla prova devono essere consentite per il reato di spaccio di lieve entità
Pubblicato il 04/07/25 00:00 [Doc.14448]
di Corte Costituzionale
Stupefacenti: sospensione del procedimento e messa alla prova devono essere consentite per il reato di spaccio di lieve entità
È incostituzionale l’esclusione del reato di spaccio di lieve entità o piccolo spaccio dalla messa alla prova. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 90 con cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 168-bis del codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, qualificato di lieve entità, previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo unico stupefacenti.
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