Stupefacenti: sospensione del procedimento e messa alla prova devono essere consentite per il reato di spaccio di lieve entità
Pubblicato il 04/07/25 00:00 [Doc.14448]
di Corte Costituzionale


Stupefacenti: sospensione del procedimento e messa  alla prova devono essere consentite per il reato di  spaccio di lieve entità 

È incostituzionale l’esclusione del reato di spaccio di lieve entità o piccolo spaccio  dalla messa alla prova.  Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 90  con cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 168-bis del codice  penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa  alla prova per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze  stupefacenti, qualificato di lieve entità, previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo  unico stupefacenti.


Vedi allegato

 


© Riproduzione Riservata