Bonifico on line â responsabilitaâ
Pubblicato il 08/09/16 23:20 [Doc.1580]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa
Cass. civile, sez. I, 23/05/2016, n. 10638.
Secondo la Suprema Corte
ââ¦â¦. in punto di ripartizione delle responsabilità derivanti dall'utilizzazione del servizio, il citato D.Lgs., artt. 10 e 11, prevede che, qualora l'utente neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già effettuata, l'onere di provare la genuinità della transazione ricade essenzialmente sul prestatore del servizio. E nel contempo obbliga quest'ultimo a rifondere con sostanziale immediatezza il correntista in caso di operazione disconosciuta, tranne ove vi sia un motivato sospetto di frode, e salva naturalmente la possibilità per il prestatore di servizi di pagamento di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata, con consequenziale diritto di chiedere e ottenere, in tal caso, dall'utilizzatore, la restituzione dell'importo rimborsato.
Consegue che, in base al rinvio all'art. 2050 c.c., operato dall'art. 15 del codice della privacy, l'istituto che svolga un'attività di tipo finanziario o in generale creditizio (nella specie le â¦â¦â¦. s.p.a. quanto alla gestione di conti correnti abilitati a operazioni online) risponde, quale titolare del trattamento di dati personali, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico del cliente mediante la captazione dei suoi codici di accesso e le conseguenti illegittime disposizioni di bonifico, se non prova che l'evento dannoso non gli è imputabile perchè discendente da trascuratezza, errore (o frode) dell'interessato o da forza maggiore.â
Donato Giovenzana â Legale dâimpresa
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