Intermediazione finanziaria - Operazione inadeguata â Conflitto dâinteressi.
Pubblicato il 09/09/16 00:41 [Doc.1582]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa
Cass. civile, sez. I, sentenza n. 17353, ud. 25/01/2016, dep. 26/08/2016.
La Suprema Corte dopo aver precisato che
â nessun rilievo riveste la mancanza di indicazione per iscritto, nella conferma dâordine impartita delle motivazioni dellâinadeguatezza dellâinvestimento, motivazioni invece fornite verbalmente secondo quanto riferito dal teste già ricordato, dal momento che lâart. 29 del Reg. Consob n. 11522/1998 richiede la forma scritta per lâordine da parte del cliente, ma non con riguardo alla motivazione dell'inadeguatezza, la quale, avuto riguardo al principio generale della libertà di forme, ben può essere fornita verbalmente: ed anzi non potrà di regola discendere se non da un individualizzato colloquio verbale, indispensabile alla realizzazione di unâeffettiva spiegazione e di una reale comprensione dei termini e delle ragioni dellâinadeguatezza rilevata dallâintermediarioâ
ha confermato quanto statuito dalla Corte dâappello, la quale
âha ritenuto che lâacquisto in contropartita diretta non desse luogo a conflitto dâinteressi, giacchè lâintermediario, in tal caso, non fa altro che acquistare il titolo, che non è nel suo portafoglio, per trasferirlo allâinvestitore: ed in effetti la negoziazione per conto proprio, la quale consiste nellâattività di acquisto per la rivendita e di vendita per conto proprio di strumenti finanziari, con lo scopo per la banca di realizzare una differenza (spread) tra prezzi di acquisto e di vendita è attività legittima e regolamentata dallâordinamento (v. art. 1, quinto comma, lett. a), Tuif ed art. 32, quinto comma, del Regolamento Consob più volte ricordato), e dunque non costituisce di per sé attività in conflitto di interesse, come del resto ritenuto dalla Consob, nella Comunicazione DAL/97006042 del 9 luglio 1997, ove è affermato che âunâipotesi di conflitto di interessi non può essere individuata â a priori â in tutti i casi in cui lâintermediario negozia in contropartita diretta con la propria clientela strumenti finanziariâ.
Donato Giovenzana â Legale dâimpresa
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