Intermediazione finanziaria - Operazione inadeguata – Conflitto d’interessi.
Pubblicato il 09/09/16 00:41 [Doc.1582]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cass. civile, sez. I, sentenza n. 17353, ud. 25/01/2016, dep. 26/08/2016.

La Suprema Corte dopo aver precisato che

“ nessun rilievo riveste la mancanza di indicazione per iscritto, nella conferma d’ordine impartita delle motivazioni dell’inadeguatezza dell’investimento, motivazioni invece fornite verbalmente secondo quanto riferito dal teste già ricordato, dal momento che l’art. 29 del Reg. Consob n. 11522/1998 richiede la forma scritta per l’ordine da parte del cliente, ma non con riguardo alla motivazione dell'inadeguatezza, la quale, avuto riguardo al principio generale della libertà di forme, ben può essere fornita verbalmente: ed anzi non potrà di regola discendere se non da un individualizzato colloquio verbale, indispensabile alla realizzazione di un’effettiva spiegazione e di una reale comprensione dei termini e delle ragioni dell’inadeguatezza rilevata dall’intermediario”

ha confermato quanto statuito dalla Corte d’appello, la quale

“ha ritenuto che l’acquisto in contropartita diretta non desse luogo a conflitto d’interessi, giacchè l’intermediario, in tal caso, non fa altro che acquistare il titolo, che non è nel suo portafoglio, per trasferirlo all’investitore: ed in effetti la negoziazione per conto proprio, la quale consiste nell’attività di acquisto per la rivendita e di vendita per conto proprio di strumenti finanziari, con lo scopo per la banca di realizzare una differenza (spread) tra prezzi di acquisto e di vendita è attività legittima e regolamentata dall’ordinamento (v. art. 1, quinto comma, lett. a), Tuif ed art. 32, quinto comma, del Regolamento Consob più volte ricordato), e dunque non costituisce di per sé attività in conflitto di interesse, come del resto ritenuto dalla Consob, nella Comunicazione DAL/97006042 del 9 luglio 1997, ove è affermato che “un’ipotesi di conflitto di interessi non può essere individuata – a priori – in tutti i casi in cui l’intermediario negozia in contropartita diretta con la propria clientela strumenti finanziari”.

Donato Giovenzana – Legale d’impresa


© Riproduzione Riservata