La "posizione" del Collegio di coordinamento dell'ABF in tema di comunione ereditaria ed i rilievi critici dell'A.B.I.
Pubblicato il 15/07/20 16:28 [Doc.7863]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Come noto, in materia, è di recente intervenuto il Collegio di Coordinamento Abf (decisione n. 27252/2018), il quale, sulla scia dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27417 del 20/11/2017 (per la quale il coerede può far valere il credito del de cuius nella sua interezza senza che sia necessario che dimostri di agire anche nell'interesse degli altri coeredi e quindi della comunione), ha affermato che "il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente".

Orbene, proprio in ragione di ciò, sono stati richiesti all'A.B.I. chiarimenti in tema di successione mortis causa, in particolare con riferimento a quale sia il comportamento da adottare qualora un coerede pretenda la liquidazione della propria quota ereditaria nei termini indicati nella dichiarazione di successione allorché presso la Banca siano presenti rapporti in capo al de cuius relativi a conto corrente e a dossier titoli contenente fondi, azioni, obbligazioni e non vi sia il consenso espresso mediante sottoscrizione congiunta degli ordini (di bonifico, trasferimento titoli, ecc.) degli altri coeredi e non vi sia alcuna contestazione di sorta del credito nei confronti della Banca, ma vi sia solo successione nei rapporti intestati al de cuius.

Per il che, richiamati i summenzionati orientamenti giurisprudenziali in materia, l'A.B.I. (Vds. Parere n. 1361 - 9 ottobre 2019) ha ritenuto opportuno approfondire il profilo fiscale della divisione ereditaria, ribadendo innanzitutto - a proposito del caso del trasferimento di titoli - quanto espresso nel parere ABI n. 1300 dell'11 aprile 2013, nel cui contesto era stato precisato che "la banca non potrà procedere autonomamente alla divisione dell'asse ereditario in comunione in quanto tale potere è riservato solo ai coeredi o al giudice. Nel caso di divisione consensuale dell'eredità i coeredi presenteranno alla banca l'atto di divisione ereditaria redatto dal notaio o la scrittura privata autenticata ovvero, in caso di disaccordo sull'individuazione o sull'attribuzione dei cespiti ereditari corrispondenti alle quote loro spettanti, ciascun coerede può richiedere l'intervento del giudice che attuerà la divisione ereditaria con sentenza. Allo stato pertanto la banca dovrà limitarsi a creare un unico dossier titoli intestato ai coeredi, in attesa della divisione. Solo quando la banca verrà a conoscenza della volontà di tutti gli eredi - manifestata attraverso uno degli atti sopra menzionati - o in presenza della decisione del giudice in materia essa potrà procedere alla divisione dei titoli".

Secondo l'A.B.I., "Sotto il profilo strettamente fiscale potrebbe emergere incertezza laddove ci si trovi a decidere circa il mantenimento della neutralità fiscale in capo agli eredi in ipotesi di una divisione di titoli che conduca a quote di possesso non coincidenti con quelle previste dalla normativa successoria. Quando l'atto di assegnazione ad uno degli eredi delle attività finanziarie cadute in successione sia riconducibile all'istituto della divisione ereditaria, la banca tenuta all'applicazione del regime del risparmio amministrato può legittimamente effettuare l'operazione di trasferimento a favore dell'erede senza applicazione dell'imposta sostitutiva, utilizzando quale "costo di carico" per i titoli in dossier il valore determinato ai fini della dichiarazione di successione. Tuttavia, in mancanza di un atto di divisione come definito dalla normativa civilistica, la banca si assumerebbe la responsabilità di applicare un'agevolazione fiscale (l'esenzione da tassazione ai fini dei capital gain delle attività cadute in successione e il mantenimento del costo storico delle stesse in capo agli eredi) senza avere una valida documentazione a sostegno.
Sul tema occorre rammentare che la S.C. - con la decisione n. 27417/2017 - ha indicato che "il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente", ma non tutela la banca dalle responsabilità nei confronti del fisco, in qualità di sostituto di imposta.".

Evidenzia, infatti, l'A.B.I. che "A prescindere dall'aspetto strettamente successorio, per dare seguito all'operazione di trasferimento degli strumenti finanziari caduti in successione e valorizzarli ai fini delle imposte sui redditi in modo corretto la banca, quale sostituto d'imposta, dovrebbe farsi comunque autocertificare analiticamente dagli eredi i prezzi dei titoli oggetto di cessione con riferimento alla data della stessa. Per ottenere il trasferimento dei titoli è sufficiente che gli eredi facciano avere alla banca un'autocertificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti.
Da quanto esposto, dunque, emerge che la banca abbia comunque bisogno di ricevere chiare disposizioni dagli eredi circa gli strumenti da trasferire, proprio perché conoscere l'esatta ripartizione delle quote ereditarie e valorizzarle correttamente è propedeutico alla quantificazione delle imposte dovute su eventuali future plusvalenze che gli eredi dovessero realizzare."

Conclusivamente, per l'A.B.I., "la banca non può procedere autonomamente alla divisione ereditaria, la quale sarà invece oggetto di divisione contrattuale o di domanda giudiziale.
Pertanto, si ritiene cautelativo per la banca che la stessa proceda con la divisione ereditaria dopo aver acquisito il consenso di tutti gli eredi.
Ciò non solo al fine di tutelare tra l'altro la propria posizione nei confronti di eventuali successive pretese da parte degli altri coeredi, ma anche per tener conto delle implicazioni fiscali che, come detto, possono derivare in merito al mantenimento o meno della c.d. neutralità fiscale, dapprima segnalata, in capo agli eredi.".

Approfondimento a cura di Donato Giovenzana.- Legale d'impresa


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