Art. 119 Tub: la distinzione tra i documenti sintetici (di cui al 1° e al 2° comma) ed i documenti inerenti alle singole operazioni (di cui al 4° comma).
Pubblicato il 22/07/20 00:00 [Doc.7902]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Nota a ABF, Collegio di Roma, 22 gennaio 2020, n. 1045.


di Donato Giovenzana




Il Collegio capitolino, con riferimento alla richiesta degli estratti conto, e alla dichiarazione dell'intermediario della sua disponibilità a produrre copia degli estratti conto relativi agli ultimi dieci anni, osserva che, come ha statuito la Corte di Cassazione anche in recenti sentenze (cfr. Cass. 30 ottobre 2019, n. 27769, Cass. 2 maggio 2019, n. 11543, Cass. 25 maggio 2017, n. 13258), la banca è obbligata ad esibire i saldi di conto corrente sino a risalire al momento dell'apertura del conto stesso, in quanto la produzione degli estratti conto consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare il credito della banca. Nella stessa direzione si orienta anche la più recente giurisprudenza di merito che, con riferimento all'art. 119 Tub, sottolinea che, già dalla lettura della norma, risulta evidente la distinzione tra i documenti sintetici (menzionati al primo e al secondo comma) e i documenti inerenti alle singole operazioni (menzionati al quarto comma). Le due categorie sono soggette ad una disciplina profondamente diversa, avendo natura giuridica e funzione del tutto distinte. I documenti sintetici corrispondono, infatti, ai documenti in cui, in forma sintetica, sono raggruppate le operazioni compiute in un determinato periodo, con lo scopo di rappresentare in maniera chiara e sintetica tutti i rapporti di debito/credito tra le parti. "Per i rapporti regolati in conto corrente, il secondo comma dell'art. 119 Tub espressamente prevede che tale documento di sintesi sia rappresentato dall'estratto conto" ed ancora, si legge nella sentenza, "i documenti di sintesi hanno lo scopo di consentire al cliente di controllare l'andamento del rapporto nella sua interezza, dall'apertura alla chiusura". Ne consegue che "la banca ha l'obbligo di conservazione di tali documenti dall'apertura del contratto fino alla sua chiusura". Considerare, quindi, che la banca sia tenuta alla conservazione degli estratti conto soltanto con riferimento all'ultimo decennio significherebbe "privare il cliente del diritto all'informazione" (Trib. di Napoli 31 gennaio 2019). In conclusione, gli estratti conto non rappresentano la "documentazione inerente a singole operazioni", secondo il disposto del citato art. 119, comma 4, TUB, ma costituiscono, esclusivamente, per il cliente un resoconto sulle movimentazioni di conto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 119 TUB, viene inviato al cliente con periodicità al cliente. Pertanto, la produzione di estratti conto non è soggetta al limite decennale di cui all'art. 119, comma 4, TUB.


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