Libretto di deposito a risparmio: annotazione, ex art. 1835 c.c., e liquidazione delle somme depositate.
Pubblicato il 26/07/20 19:53 [Doc.7917]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Nota a ABF, Collegio di Roma, 19 agosto 2019, n. 19620.


di Donato Giovenzana




Le circostanze di fatto.


I ricorrenti sono eredi legittimi dell'intestatario di un libretto bancario al portatore, deceduto in data 12.3.2010. Circa sei anni dopo la morte del loro congiunto, rinvenivano il suddetto libretto bancario, che risultava acceso in data 13.7.1979 presso un intermediario successivamente incorporato dalla banca convenuta e recava un saldo attivo al 19.6.1980 pari a lire 6.549.795. Dopo il rinvenimento del libretto, i ricorrenti si recavano presso l'intermediario per ottenere il rimborso delle somme da esso portate, ma la loro richiesta di rimborso rimaneva senza riscontro.

L'intermediario resistente afferma che il libretto oggetto del ricorso risulta estinto in data 17.5.2018, a seguito di un'operazione massiva che ha visto coinvolti i rapporti sprovvisti del questionario di adeguata verifica previsto dal d.lgs. n. 231/2007. Aggiunge che la somma a saldo presente sul deposito al momento dell'estinzione era pari ad euro 1,47, e che tale somma è a disposizione degli odierni ricorrenti. A tal riguardo, allega i rendiconti periodici relativi al libretto a partire dal 31.12.2006, dai quali risulta che già nel 2006 il saldo del libretto era pari ad euro 1,47. Osserva altresì che, in forza della normativa antiriciclaggio, se il libretto de quo avesse avuto un saldo superiore ad euro 1.000,00, a partire dal 31.3.2012 i possessori dello stesso sarebbero stati esposti alle sanzioni previste dagli artt. 49 e 58 d.lgs. n. 231/2007. Ne deduce che, pur nell'impossibilità di documentare la movimentazione contabile anteriore al 2006, è ragionevole presumere che il de cuius abbia effettuato uno o più prelevamenti nel periodo precedente al 31.12.2006, senza aggiornare le registrazioni contabili sul libretto e che la richiesta dei ricorrenti di liquidare l'importo registrato su di esso non possa quindi trovare accoglimento, in quanto tale somma non è rappresentativa della reale situazione contabile del saldo del libretto; per il che chiede che il ricorso venga rigettato ovvero che, in considerazione dell'impegno a consegnare ai ricorrenti la somma di euro 1,47, maggiorata degli interessi legali degli ultimi 5 anni, e dei 20 euro sostenuti per la presentazione del ricorso, venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.



La decisione del Collegio.


Secondo il Collegio capitolino, in adesione ai suoi precedenti, grava sulla banca l'onere di provare l'esistenza di movimentazioni non annotate sul libretto, precisando che, a tal fine, la banca non possa utilizzare le proprie risultanze contabili interne (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 25897 del 6.12.2018; Collegio di Napoli, decisione n. 9059 del 3.4.2019). Il dato normativo di partenza è rappresentato dall'art. 1835 c.c., secondo il quale, "se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto" (comma 1) e "le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante" (comma 2).

Nel caso di specie, risulta annotato sul libretto un saldo esigibile di lire 6.549.795 e risulta presente la prescritta firma. Si deve pertanto ritenere che i ricorrenti abbiano fornito la prova del diritto che vantano nei confronti della banca convenuta alla liquidazione della predetta somma. Quanto alla controprova offerta dalla banca resistente, essa - evidenzia l'Abf romano - poggia sull'asserita esistenza sul deposito di un saldo pari a euro 1,47, nonché sull'avvenuta estinzione del rapporto alla data del 17.5.2018. La banca allega a supporto di tali affermazioni evidenze informatiche, tratte dalle proprie scritture interne, nonché copie conformi dei rendiconti periodici relativi al libretto; tuttavia, dichiara di essere nell'impossibilità di dimostrare la movimentazione del rapporto anteriore al 2006, in considerazione della suddetta estinzione del rapporto avvenuta in data 17.5.2018 e del termine decennale di conservazione obbligatoria dei documenti.

Al riguardo, è orientamento pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "in tema di libretti di deposito a risparmio, la particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 1835 c.c., comma 2, si riferisce alle annotazioni che effettivamente figurino apposte sul libretto, senza che da ciò derivi una presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate, con la conseguenza che secondo i principi generali in tema di prova è sempre ammessa la dimostrazione che un'operazione di versamento o prelevamento di somme, benché non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita (v. Cass., 703/2006, n. 4869; Cass., 30/4/2005, n. 9096; Cass., 27/9/2002, n. 14014)" (così Cass. n. 13643 del 16.6.2014). Va detto a tal proposito che la banca resistente non pare aver fornito adeguata dimostrazione dell'esistenza sul deposito de quo di un saldo diverso da quello indicato sul libretto. Va, innanzitutto, osservato, in relazione alla rilevanza probatoria delle evidenze informatiche prodotte da parte resistente, che non è chiaro se esse si riferiscano a scritture contabili della banca e, eventualmente, a quali scritture. In ogni caso, va rammentato che, ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture contabili regolarmente tenute possono far prova, a favore di chi le produca, solo nelle controversie tra imprenditori e per rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.

In merito alla valenza probatoria dei rendiconti periodici, allegati da parte resistente alle proprie controdeduzioni, va rilevato che la banca non ha fornito la prova dell'avvenuta comunicazione degli stessi, prima del presente procedimento, al de cuius ovvero agli odierni ricorrenti, al fine di porli nelle condizioni di contestarne le risultanze (cfr., in relazione alla valenza probatoria degli estratti conto, Cass. n. 14887 dell'1.7.2014). Anche volendo prescindere dalle predette considerazioni, pare decisivo che parte resistente non abbia fornito nessuna evidenza in relazione a quali movimentazioni (in particolare, quali prelevamenti) abbiano portato il saldo del deposito dalla somma indicata sul libretto alla data del 19.6.1980 a quella che risulta dalle evidenze informatiche interne alla banca a partire dall'anno 2006. E nessuna rilevanza al riguardo può essere attribuita all'affermazione dell'intermediario resistente in merito all'intervenuta prescrizione decennale dell'obbligo di conservazione dei documenti che gli impedirebbe di dimostrare la movimentazione del rapporto anteriore al 2006. È infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la banca non è esentata dall'onere della prova dei fatti dedotti in giudizio solo perché legittimamente non ha più conservato la documentazione volta a fornire tale prova, non essendovi più obbligata (cfr., fra le altre, Cass., n. 18541 del 2.8.2013, ove si legge che: "«non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito». (Cass. 23974 del 2010) (…) La norma contenuta nell'art. 2220 c. c., secondo la quale le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dall'ultima registrazione costituisce uno strumento di tutela per i terzi estranei all'attività imprenditoriale volto a garantire l'accesso, la conoscibilità e la trasparenza delle attività d'impresa. Così definita (Cass. 1842 del 2011) la ratio legis dell'art. 2220 c. c., la previsione di un così ampio lasso temporale di operatività dell'obbligo di conservazione dei documenti contabili, non può essere interpretata come una limitazione legale dell'onus probandi posto a carico di chi è tenuto, conformemente ai creditori non imprenditori, a fornire la prova integrale del proprio credito, non potendo sottrarsi a tale onere, nel giudizio a cognizione piena, quando le contestazioni del debitore riguardano l'intera durata del rapporto").

Per il che, si deve concludere nel senso che la prova della pretesa vantata dai ricorrenti non risulti scalfita dalle eccezioni sollevate dalla banca resistente, né dalle allegazioni dalla stessa prodotte, alle quali potrebbe al più attribuirsi una valenza meramente indiziaria. Ai fini dell'accertamento del credito di parte ricorrente, d'altra parte, non rileva neppure la circostanza, eccepita dalla banca, in base alla quale, se il libretto de quo avesse avuto un saldo superiore ad euro 1.000,00, a partire dal 31.3.2012, in forza della normativa antiriciclaggio, i possessori dello stesso sarebbero stati esposti alle sanzioni previste dagli artt. 49 e 58 d.lgs. n. 231/2007 (come modificati dall'art. 12, comma 1, d.lg. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214). Tali sanzioni, come detto, restano evidentemente estranee alla questione civilistica sottoposta all'attenzione di questo Collegio, e del resto la loro stessa configurabilità - anche a prescindere dall'effettiva applicabilità al caso di specie ora considerato - muove proprio dal presupposto dell'esistenza di un credito non riscosso. Quanto poi agli interessi dovuti, l'Abf rileva che la banca convenuta non ha eccepito in alcun modo l'intervenuta prescrizione quinquennale del relativo diritto dei ricorrenti, con la conseguenza che il suo debito per interessi non può considerarsi limitato a tale periodo. Pertanto, considerato che la prescrizione, ai sensi dell'art. 2938 c.c., non può essere rilevata d'ufficio, il Collegio riconosce il diritto dei ricorrenti alla restituzione dell'importo risultante a credito del libretto di deposito a risparmio alla data del 19.6.1980, pari a lire 6.549.795, maggiorato degli interessi convenzionali da allora sino alla data del saldo.


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