La sospensione automatica del consigliere regionale condannato in via non definitiva non contrasta con la convenzione EDU
Pubblicato il 12/03/21 08:14 [Doc.8790]
di Corte Costituzionale


Non contrasta con l'articolo 3 del Protocollo addizionale alla CEDU sulla tutela del diritto di voto attivo e passivo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, la sospensione automatica dalla carica prevista dalla "legge Severino" (d.lgs. n. 235 del 2012) di chi sia stato condannato in via non definitiva per reati di particolare gravità o commessi contro la pubblica amministrazione.

È quanto si legge nella sentenza sentenza n. 35, depositata oggi (redattrice Daria de Pretis), con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della "legge Severino" sollevate dal Tribunale di Genova, davanti al quale è stato impugnato il provvedimento di sospensione dalla carica di un consigliere regionale ligure condannato in primo grado per peculato.
Leeggi il comunicato: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20210311105633.pdf


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